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Condizioni di partecipazione

Per il campo escursionistico gay in montagna

1 Partecipanti

Le presenti condizioni di partecipazione si applicano agli organizzatori del campo escursionistico in montagna

Manno Peters, Stefan Heller, Florian Höfer (di seguito denominati "organizzatori")

e

ai partecipanti (di seguito denominati "partecipanti") che si iscrivono in modo vincolante al viaggio di gruppo privato descritto di seguito.

2 Caratteristiche dell'evento

(1) L'evento è un evento ricreativo puramente privato e non commerciale tra amici e conoscenti, nonché nell'ambito di una cerchia sociale più ampia.

(2) L'organizzatore agisce a titolo volontario e non in qualità di tour operator ai sensi dei §§ 651a e seguenti del BGB (Codice civile tedesco), né in qualità di imprenditore (§ 14 BGB) né in qualità di intermediario a titolo oneroso.

(3) Si esclude espressamente la stipula di un contratto di viaggio tutto compreso. Ciascun partecipante organizza autonomamente il proprio viaggio di andata e ritorno e la propria partecipazione.

(4) L'evento è riservato a un gruppo chiuso. La partecipazione è possibile solo se i partecipanti sono o diventano membri di questo gruppo e accettano le condizioni di partecipazione. Ogni membro del gruppo è inserito in una lista interna di indirizzi con i dati di contatto necessari per l'organizzazione e lo svolgimento del viaggio.

(5) Dal punto di vista giuridico, i partecipanti costituiscono una società di diritto civile (§§ 705 e segg. BGB). 

3 Ambito dei servizi

(1) L'organizzatore si occupa esclusivamente delle seguenti attività:

  • Coordinamento della prenotazione collettiva di un alloggio, eventualmente di un furgone, e acquisto di generi alimentari, prodotti per la pulizia o simili.
  • Raccolta e inoltro delle quote di partecipazione alle spese.
  • Trasmissione di informazioni organizzative relative all'alloggio, alle cose da portare con sé, alle possibilità di arrivo.

(2) Non sussiste alcun diritto a determinate prestazioni, standard qualitativi o assistenza.

4 Ripartizione dei costi e delle spese

(1) I costi complessivi (in particolare affitto dell'alloggio, spese accessorie, pulizia finale, vitto in comune, spese di gestione, eventuali costi per il noleggio di un furgone) saranno ripartiti proporzionalmente tra tutti i partecipanti. L'organizzatore riscuote i contributi esclusivamente a copertura dei costi.

(2) L'obbligo di pagamento deriva dal § 670 del BGB (rimborso spese) in combinato disposto con un incarico non specificato (§§ 662 e segg. del BGB analogamente).

(3) L'organizzatore non realizza alcun profitto. Eventuali ammanchi saranno richiesti proporzionalmente, mentre le eccedenze saranno rimborsate proporzionalmente o pianificate congiuntamente.

(4) La quota di partecipazione viene pagata dopo che il partecipante ha ricevuto dall'organizzatore un'e-mail con la richiesta di pagamento. Con il pagamento, il partecipante dichiara in modo vincolante la sua partecipazione.

5 Recesso, mancato arrivo, sostituto

(1) In caso di recesso o mancato arrivo, l'obbligo di sostenere i costi rimane valido (§ 326 comma 2 frase 1 BGB analogamente), a meno che i costi non siano coperti da partecipanti sostitutivi dalla lista d'attesa.

6 Responsabilità dell'organizzatore

(1) L'organizzatore è responsabile esclusivamente per danni causati da proprio comportamento doloso o gravemente negligente (§ 276 comma 1 BGB).

(2) È esclusa la responsabilità per semplice negligenza, purché non sussista lesione alla vita, all'integrità fisica o alla salute (§ 309 n. 7 BGB analogamente).

(3) Non si assume alcuna responsabilità per:

  • Incidenti, danni a persone o cose
  • Smarrimento o furto di oggetti personali
  • Azioni di altri partecipanti
  • Prestazioni di terzi (ad es. gestori di strutture ricettive)

7 Responsabilità individuale dei partecipanti

(1) Ogni partecipante partecipa a proprio rischio (§ 254 BGB – concorso di colpa).

(2) La stipula di adeguate assicurazioni (ad es. assicurazione sanitaria all'estero, assicurazione di responsabilità civile, assicurazione contro gli infortuni, assicurazione di annullamento del viaggio) è a carico del partecipante.

(3) I partecipanti organizzano autonomamente il viaggio di andata e ritorno e il tempo libero.

(4) Ogni partecipante è tenuto a rispettare i regolamenti interni, le norme di sicurezza e le disposizioni di legge vigenti.

8 Diritto di proprietà e esclusione

(1) Durante l'evento, l'organizzatore esercita il diritto di proprietà nell'ambito dell'accordo stipulato con il gestore della struttura ricettiva.

(2) I partecipanti possono essere esclusi in caso di violazioni gravi dei propri obblighi. In tal caso non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese (§ 314 BGB analogamente).

9 Protezione dei dati

(1) Gli organizzatori raccolgono, elaborano e memorizzano i dati personali esclusivamente per l'organizzazione dell'evento.

(2) La base giuridica è l'art. 6 comma 1 lett. b GDPR.

(1) La trasmissione a terzi avviene solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione dell'evento.

(2) Maggiori dettagli sono disponibili sulla pagina Protezione dei dati.

10 Clausola salvatoria

Qualora singole disposizioni del presente accordo fossero o diventassero totalmente o parzialmente inefficaci, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni (§  306 BGB).

11 Foro competente e diritto applicabile

(1) Si applica esclusivamente il diritto tedesco.

(2) Il foro competente è, nella misura consentita dalla legge, il luogo di residenza dell'organizzatore (§§ 12, 38 ZPO – Codice di procedura civile, Germania).

Luogo, data: Amburgo, Glockscheid e Berlino, 29/12/2025